CONDIZIONI GENERALI DEL VIAGGIO

L'utente avrà accesso alle informazioni su prodotti e servizi turistici offerti da coloro che forniscono i succitati servizi sul sito web dominicanatours.com; inoltre, potrà realizzare prenotazioni o acquisti dei pacchetti turistici e servizi con coloro che forniscono o organizzano i viaggi combinati che lei sceglie, rispettando termini e condizioni stabiliti per ogni caso specifico. In questo modo le offerte e le informazioni dei prodotti turistici presenti sul sito dominicanatours.com procedono, sono elaborate e vengono portate avanti da coloro che forniscono i servizi turistici e non possono essere considerati come offerte dirette di dominicanatours.com per gli utenti della web. Perciò, dominicanatours.com non é responsabile dell'aspetto legale e delle condizioni del contratto redatte dai fornitori dei viaggi.L'utente avrà accesso alle informazioni su prodotti e servizi turistici offerti da coloro che forniscono i succitati servizi sul sito web dominicanatours.com; inoltre, potrà realizzare prenotazioni o acquisti dei pacchetti turistici e servizi con coloro che forniscono o organizzano i viaggi combinati che lei sceglie, rispettando termini e condizioni stabiliti per ogni caso specifico. In questo modo le offerte e le informazioni dei prodotti turistici presenti sul sito dominicanatours.com procedono, sono elaborate e vengono portate avanti da coloro che forniscono i servizi turistici e non possono essere considerati come offerte dirette di dominicanatours.com per gli utenti della web. Perciò, dominicanatours.com non é responsabile dell'aspetto legale e delle condizioni del contratto redatte dai fornitori dei viaggi.

Se il cliente nell'effettuare la richiesta di prenotazione indica un dato incorretto del suo nome, data, destinazione e non lo comunica prima della conferma della prenotazione, dovrá pagare 50€ di costi di gestione. Nel caso in cui uno dei servizi contrattati ha dei costi specifici, del tour Operator o della compagnia, per la modifica dovranno essere abbonati anche I costi corrispondenti. La preghiamo di verificare bene I dati indicati prima della conferma della prenotazione, giacché I dati introdotti sono di sua intera responsabilitá.

In seguito vengono enumerate le condizioni generali del contratto di viaggio combinato standard che il cliente accetta esplicitamente attraverso la prenotazione in dominicanatours.com. Nel caso in cui alcuni viaggi apportino condizioni di contratto speciali non inclusi nelle condizioni generali, queste saranno inviate tramite posta elettronica all'utente registrato che decide di acquistare il viaggio.

Condiciones generales del contrato de viaje combinado

A) Contratto del viaggio combinato

1. Richiesta di prenotazione

  1. Il consumatore che desidera contrattare un viaggio realizza la cosiddetta "richiesta di prenotazione". Dopo tale richiesta, l'agenzia minorista o, nel suo caso, l'agenzia organizzatrice, si compromette nel realizzare i tramiti opportuni per ottenere la conferma della prenotazione, sia per quanto riguarda il numero di posti disponibili, sia per il periodo richiesto.
  2. Al momento della richiesta di prenotazione l'agenzia potrà richiedere al consumatore un anticipo pari al 30% (*) del prezzo totale del viaggio. Se la prenotazione viene confermata, la somma anticipata verrà sottratta all'importo totale del viaggio. Se il consumatore recede dal contratto prima della conferma, gli sarà restituita la somma depositata, meno le spese di gestione sostenute.
    (*) Per tutte le prenotazioni fatte nei 15 giorni anteriori alla partenza, si potrà richiedere al consumatore il 50% del prezzo totale, sollecitando il pagamento della somma restante entro 48 ore.
  3. Se il consumatore richiede l'elaborazione di un viaggio combinato su misura, l'agenzia potrà esigere una somma di denaro aggiuntiva per il servizio offerto. Se il consumatore accetta l'offerta del viaggio combinato elaborato dall'agenzia, e quest'ultima può assicurare i servizi offerti, la somma verrà aggiunta al prezzo del viaggio. Ne caso in cui non é possibile prenotare il viaggio, l'agenzia dovrà restituire questa quantità di denaro per intero..
  4. Nei casi precedenti, se l'agenzia non può offrire il viaggio richiesto ed offrire al consumatore un viaggio analogo o differente, l'offerta sarà valida nelle 24 ore seguenti, salvo accordi differenti. In questo caso, il contratto verrà perfezionato nel caso in cui il consumatore accetti l'offerta all'interno del suddetto lasso di tempo o di quello stabilito.

2. Conferma della prenotazione

Il culmine del contratto di viaggio combinato avviene con la conferma della prenotazione. A partire da questo momento ambe le parti sono obbligate a rispettare il contratto di viaggio combinato.

3. Pagamento

  1. Nel momento in cui il contratto é valido, il consumatore dovrà anticipare una somma pari al 40% del viaggio combinato o, nel suo caso, versare la somma restante per raggiungere l'importo richiesto. Se il consumatore non effettua il suddetto pagamento, l'agenzia richiederà di effettuarlo entro e non oltre un breve lasso di tempo stabilito dalla stessa.
  2. Il pagamento del restante importo verrà effettuato 15 giorni prima della data di partenza. Una volta versato il totale si procederà con l'invio della documentazione. Nel caso in cui la data di partenza é stabilita entro gli ultimi 15 giorni, si procederà al pagamento dell'importo totale del viaggio sempre e cuando siano stati contrattati e confermati tutti i servizi.
  3. Se rimanesse qualche servizio pendente, verrà pagato solo il 30% dell'importo, come garanzia.
  4. L'agenzia potrà avvalersi delle norme contrattuali e applicare le norme stabilite se il consumatore non realizza qualsiasi pagamento previsto.

4. Servizi

  1. I servizi elencati all'interno del contratto di viaggio combinato sono quelli contenuti nella brochure e nel programma, così come le indicazioni relative a questa pagina informativa che sono in suo possesso nel momento in cui la richiesta viene accettata.
  2. Nonostante ciò, l'agenzia organizzatrice ha la possibilità di modificare l'informazione contenuta nella brochure prima che il contratto acquisti validità. Per essere validi, i cambiamenti devono essere stati comunicati in maniera chiara e per iscritto al consumatore.

5. Cambi e /o modifiche del servizio aereo

  1. Gli orari e le operative di volo possono essere modificate dalla compagnia aerea in qualsisi momento. Questi cambi saranno comunicati al cliente per iscritto. Il tour operator non sarà responsabile di quei voli di connessione non contrattati con lo stesso.
    Gli orari e le operative di volo possono essere modificate dalla compagnia aerea in qualsisi momento. Questi cambi saranno comunicati al cliente per iscritto. Il tour operator non sarà responsabile di quei voli di connessione non contrattati con lo stesso.
  2. in qualsiasi caso, l´agenzia non é responsabile dei voli di connessione (*) contrattati dal cliente per proprio conto nel caso in cui il viaggio venga cancellato. Solo sarà responsabile delle connessioni effettuate con lo stesso tour operator che organizza il viaggio combinato.
    (*) i voli di connessione si possono tramitare con il Tour Operator del viaggio combinato, con l´agenzia o per proprio conto. Negli ultimi due casi l´agenzia non é responsabile di questi voli nel caso in cui sorga qualsiasi tipo di cambio orario o o perativa.

6. Alloggio

Salvo il caso in cui la brochure disponga di condizioni particolari:

  1. La brochure riporta la classificazione ufficiale di stabilimenti alberghieri o di qualunque altro tipo di alloggio dei Paesi che ne hanno una ufficiale. Negli Stati in cui non esiste una classifica ufficiale, la categoria indicata nel foglietto é semplicemente orientativa. Ad ogni modo, l'agenzia deve cercare di dare una reale corrispondenza tra la descrizione data e le aspettative che può generare nel consumatore spagnolo.
  2. L'orario di accettazione degli hotel dipende dalle norme stabilite da ogni Paese. In generale la stanza può essere occupata dalle ore 14.00 del giorno d'arrivo e deve essere liberata prima delle ore 12.00 del giorno di partenza, indipendentemente dall'ora in cui é previsto l'arrivo all'hotel e dall'ora in cui é prevista la partenza.
  3. Le stanze o le cabine, triple e quadruple sono generalmente stanze doppie a cui si aggiungono uno o due letti, che di solito sono un divano-letto o un letto pieghevole, ad eccezione di alcuni stabilimenti in cui si utilizzano letti più grandi.

7. Trasporti

  1. Di norma, il trattamento all inclusive include colazione continentale, pranzo, cena ed alloggio. Il trattamento di mezza pensione, salvo che si indichi in altro modo, include colazione continentale, cena ed alloggio. Di norma i pranzi non includono le bevande.
  2. Le diete speciali (vegetariana o di regime particolare) sono garantite solo se sono state decise da ambe parti.
  3. La perdita o danno che si produce in relazione col bagaglio a mano o altri oggetti che il consumatore porta con sé e conserva sotto la sua custodia sono di sua esclusiva responsabilità.
  4. lo smarrimento, il furto o i danni sui bagagli dovranno essere reclamati direttamente alla compagnia aerea nell´aereoporto.

8. Altri servizi

  1. Di norma, il trattamento all inclusive include colazione continentale, pranzo, cena ed alloggio. Il trattamento di mezza pensione, salvo che si indichi in altro modo, include colazione continentale, cena ed alloggio. Di norma i pranzi non includono le bevande.
  2. Le diete speciali (vegetariana o di regime particolare) sono garantite solo se sono state decise da ambe parti.

B) Diritti delle parti prima di cominciare il viaggio

9. Modifiche al contratto

  1. Se in qualunque momento anteriore all'uscita il consumatore desidera sollecitare cambiamenti riferiti ai destini, ai mezzi di trasporto, alla durata, al calendario, all'itinerario del viaggio contrattato o a qualunque altro estremo riferito alle prestazioni e l'agenzia può effettuarli, questa potrà esigergli l'abbonamento delle spese addizionali giustificate che avrebbe causato detta modificazione così come un supplemento per modificazione della prenotazione che non potrà eccedere del 3 per cento del prezzo del viaggio.
  2. Prima dell'uscita, l'agenzia può realizzare solo i cambiamenti che siano necessari per il buon fine del viaggio combinato e che non siano significativi. Si considera che i cambiamenti necessari sono significativi se ostacolano la realizzazione dei fine di questo secondo le sue caratteristiche generali o speciali.
  3. Nell'ipotesi che l'agenzia si veda obbligata a realizzare cambiamenti significativi lo metterà immediatamente a conoscenza del consumatore. Questo potrà optare tra accettare la modificazione del contratto nel quale occorrano le variazioni introdotte e la sua ripercussione nel prezzo, o risolvere il contratto. Il consumatore dovrà comunicare la decisione che adotti all'agenzia tra i tre giorni seguenti ai quali gli sia notificato la modificazione. Se il consumatore non comunica la sua decisione nel termine indicato, si capirà che opta Accettando i cambiamenti.

10. Revisione del prezzo

  1. L'agenzia potrà alzare o abbassare il prezzo, purché detta revisione si produca prima dei 20 giorni previ all'uscita e che non sia significativa, ossia superiore al 15% del prezzo del viaggio. Inoltre, detta revisione si potrà solo portare a termine per adeguare il costo del del viaggio alle seguenti variazioni:
    1. a, Cambi applicati al viaggio organizzato.
    2. Aumento prezzo dei trasporti previsti nel viaggio, compreso il costo del carburante.
    3. Aumento tasse relative a determinati servizi, quali tasse di aeroporto, imbarco, sbarco e similari incluse nel prezzo.
  2. Il prezzo viene modificato prendendo come riferimento il valore della moneta del paese di destino, i prezzi e le tasse applicabili nella data di edizione del catalogo. In caso di Tour che includano due o più paesi, viene preso come riferimento per il cambio il dollaro Usa.
  3. Se la revisione del prezzo suppone un aumento superiore al 15% del prezzo del viaggio, l'agenzia lo metterà immediatamente a conoscenza del consumatore che potrà sciogliere il contratto.
  4. Se il Tour Operator pubblica un prezzo minore a quello contrattato, ci sarà la possibilità di verificare il nuovo prezzo se si compiono i segurnti requisiti:
    1. che le condizioni del Tour Operator permettano il cambio dell'offerta*.
    2. Che i documenti del viaggio non siano stati emessi.
    3. Che esistano posti disponibili per la nuova offerta.

Tutto ciò satà possibile sempre e quando i servizi dell'offerta già contrattata siano gli stessi della nuova offerta.

Il cliente dovrà abbonare una penalizzazione pari a 50 € per prenotazione.

* Ogni Tour Operator dispone di condizioni contrattuali distinte.

11. Diritti del consumatore in caso di rinuncia

  1. Nelle ipotesi in cui il consumatore, d´accordo coi comma anteriori, sciolga il contratto potrà optare tra:
    1. Che gli rimborsino nel termine massimo di un mese tutte le quantità pagate, o ( scontando le spese Della cancellazione del viaggio, nel caso ci fossero),
    2. Che, purché l'agenzia possa proponerselo, gli offrano un altro viaggio combinato di qualità equivalente o superiore. Se il viaggio offerto é di qualità superiore, l'agenzia non gli esigerà supplemento alcuno. Potrà anche accettare la realizzazione di un viaggio di qualità inferiore, ma in questo caso l'agenzia gli dedurrà la differenza di prezzo.
  2. In entrambi i casi, il consumatore ha diritto a reclamare l'indennità prevista per l'ipotesi di cancellazione del viaggio previsto nel comma 13 e nei suoi stessi termini.

12. Cessione della prenotazione

  1. Il consumatore potrà cedere la sua prenotazione ad una persona che riunisca tutte le condizioni richieste nell'opuscolo e nel contratto per realizzare il viaggio combinato, a patto che non si siano emessi già i biglietti.
  2. La cessione dovrà essere comunicata per qualunque mezzo all'agenzia e sarà gratuita se questa riceve la comunicazione con un anticipo minimo di quindici giorni alla data di inizio del viaggio. Se si desidera portarlo a termine con posteriorità e l'agenzia può accettarla, potrà esigere al consumatore una supplemento per cessione che non eccederà del 3 per cento del prezzo del viaggio oltre alle spese di gestione del cambio che impone il tour operador corrispondente.
  3. In ogni caso, il consumatore e la persona a cui abbia ceduto la prenotazione rispondono solidalmente davanti all'agenzia del pagamento del resto del prezzo, come delle spese addizionali giustificate che avrebbe potuto causare la cessione.

13. Diritto di rinuncia del consumatore

  1. Il consumatore ha la facoltà di desistere dal viaggio contrattato in qualunque momento prima della partenza. Nonostante, se questa rinuncia si produce nei 15 giorni anteriori alla partenza del viaggio, dovrà abbonare una penalità in funzione del tempo che manchi per la partenza che sarà di:
    1. Il 5 per cento del prezzo del viaggio se si produce tra i 10 e i 15 giorni.
    2. Il 15 per cento del prezzo del viaggio, se si produrce tra i 10 e i 3 giorni.
    3. Il 25 per cento del prezzo del viaggio, se si produce entro le 48 ore anteriori alla partenza.
  2. Le prenotazioni realizzate per Cuba con voli della compagnia IBERIA, dei Tour Operator JOLIDEY e QUELONEA, che hanno necessitá dell'invio dei visti ai passeggeri, hanno delle condizioni di annullamento particolari: se vengono annullate l'importo versato per i visti non sará rimborsato.
  3. In tutti i modi, l'utente dovrá abbonare i costi di gestione dell'agenzia 50€ per persona, e 150€ per prenotazione. I quali sono obligatori una volta passate le 72h dalla conferma della prenotazione, escludendo i servizi opzionali se non rimborsabili.
  4. La rinuncia produce effetti dal momento in cui la volontà di desistere del consumatore arriva alla conoscenza dell'agenzia per iscritto.
  5. Conosciuta la rinuncia, l'agenzia restituirà al consumatore la quantità che ha abbonato nel termine massimo di un mese (**), scontate le spese di gestione e, nel suo caso, le spese di annullamento giustificate e le penalità.
    (**) se la prenotazione é stata cancellata per forza Maggiore, il rimborso verrá effettuato nel momento in cui il tour operador comunica la risoluzione, e tramite il rimborso all´agenzia
  6. Se il viaggio combinato fosse soggetto a condizioni economiche speciali di contrattazione, tali come volo di aeroplani, navi, tariffe speciali o altri analoghi, le spese di gestione, le spese di annullamento e le penalità saranno quelle che indichi di modo esplicito l'opuscolo per quel viaggio. Con carattere generale, una volta emesso fisicamente un biglietto aereo, le sue spese di annullamento raggiungono il 100 per cento del suo importo. Le tariffe speciali di aeroplano e posti in voli "charter" o "speciali" implicano, ugualmente, alcuni spese di annullamento che raggiungono il 100 per cento del suo importo.
  7. Si considera rinuncia del consumatore se una volta contrattato il viaggio decide di cambiare Hotel, giorno di partenza o qualsiasi altro servizio contrattato. Ad ogni modo il cliente dovrà abbonare la penalizzazione che il Tour Operator indica * e un costo di gestione di 50€ per prenotazione. Tutto ció sarà possibile sempre e cuando il cambio dei servizi richiesti siano disponibili e il Tour Operator lo permetta *.
    * Ogni Tour Operator ha le sue proprie condizioni contrattuali.

14. CCancellazione del viaggio da parte del Tour operator o la compagnia aerea

  1. La cancellazione del viaggio, per qualunque motivo che non sia imputabile al consumatore, gli dà diritto a risolvere il contratto coi diritti previsti nel comma 10.
  2. Se la cancellazione del viaggio si comunica entro i due mesi anteriori all'uscita, l'agenzia dovrà abbonare al consumatore un'indennità in funzione del tempo che manchi per l'uscita che come minimo sarà di:
    1. Il 5 per cento del prezzo del viaggio se si produce con un anticipo di più di 15 giorni e di meno di 2 mesi.
    2. Il 10 per cento del prezzo del viaggio, se si produce tra i 15 e 3 giorni.
    3. Il 25 per cento del prezzo del viaggio, se si produce entro le 48 ore anteriori all'uscita.
  3. Non esiste obbligo di indennizzare nelle seguenti ipotesi:
    1. Quando la cancellazione si deve a che il numero di persone iscritte é inferiore al reclamato nell'opuscolo o nel contratto per il viaggio combinato, in questo caso, l'agenzia deve comunicare per iscritto la cancellazione al consumatore prima della data limite fissata nell'opuscolo o nel contratto. In suo difetto, l'agenzia deve notificare la cancellazione con un anticipo minimo di dieci giorni alla data di partenza.
    2. uando la cancellazione del viaggio si deve a motivi di forza maggiore. Sono cause di forza maggiore le circostanze esterne all'agenzia, anormali ed imprevedibili le cui conseguenze non si sarebbero potute evitare, nonostante si sia agito con la diligenza dovuta.

15. Mancanza di presentazione alla partenza

  1. Esisterà mancanza di presentazione alla partenza se il consumatore non comunica la sua volontà di non portare a termine il viaggio e non si presenta nel tempo e posto previsti per la partenza. In questo caso, perde il diritto alla devoluzione delle quantità dovute e continua a essere obbligato ad abbonare quelle che fossero in attesa di pagamento.
  2. Nonostante, se la mancanza di presentazione ha luogo per causa di forza maggiore, il consumatore avrà diritto a che gli siano restituite le quantità dovute, scontate le spese di gestione e le spese di annullamento.

A questi effetti, si considererà causa di forza maggiore la morte, l'incidente o malattia grave del consumatore o di alcuna delle persone con cui conviva o qualunque ipotesi analoga che gli impedisca di partecipare al viaggio e se comunica all'agenzia tale impossibilità prima della partenza.

C ) Diritti e doveri delle parti dopo avere iniziato il viaggio

16.Compimento difettoso o mancanza di prestazione di servizi

  1. Quando il consumatore comprovi durante la realizzazione del viaggio che esiste qualche difetto o si produca la mancanza di prestazione di qualche servizio contrattato, dovrà comunicarlo nello stesso posto e al più presto possibile all'organizzatore o all´agenzia di viaggi e, nel suo caso, al prestatore del servizio che si tratti. La comunicazione dovrà avvenire per iscritto o in qualunque altra forma di cui rimanga costanza. Dopo aver ricevuto la comunicazionel´agenzia di viaggi o l'organizzatore dovranno operare con diligenza per trovare le soluzioni adeguate.
  2. Se realizza detta comunicazione nel tempo e forma indicati, il documento che l'accrediti l'esonererà da apportare ulteriori prove sull'esistenza del difetto, a meno che l'organizzatore, l´agenzia di viaggi o il prestatore del servizio abbiano comprovato in presenza del consumatore che il difetto non esiste o che non riune le caratteristiche indicate, e così l'abbiano fatto constare.
  3. Se il consumatore non realizza detta comunicazione nel tempo e forma indicati, dovrà dimostrare i difetti che si alleghino d´accordo coi criteri generali di dimostrazione e saranno a suo carico tutti i danni che si producano o che si aggravino per la sua mancanza di comunicazione.

17. Impossibilità di prestare una parte importante dei servizi da parte dell'organizzatore

  1. L'agenzia dovrà adottare le soluzioni adeguate per la continuazione del viaggio se una volta iniziato l´organizzatore non somministra o comprova che non può somministrare una parte importante dei servizi previsti nel contratto. Sono parte importante dei servizi previsti quelli la cui mancanza di realizzazione ostacola il normale sviluppo del viaggio e provocano che non sia ragionevole che il consumatore continui il viaggio in quelle circostanze.
  2. L'agenzia non potrà chiedere nessun supplemento alle soluzioni adottate per la continuazione del viaggio ed abbonarà al consumatore qualunque differenza tra le prestazioni previste e quelle somministrate.
  3. Se il consumatore accetta espressamente o tacitamente le soluzioni proposte per l'agenzia non avrà diritto a nessuna indennizzazione per dette modificazioni. Sii considererà che accetta tacitamente dette proposte se continua il viaggio con le soluzioni date per l'organizzatore.
  4. Se le soluzioni adottate dall'organizzatore fossero impraticabili o il consumatore non le accettasse per motivi ragionevoli, l'agenzia dovrà:
    1. Proporzionare un mezzo di trasporto equivalente a quello contrattato nel viaggio per ritornare al posto di partenza o qualunque altro che entrambi abbiano pattuito, se il contratto include il viaggio di ritorno.
    2. Rimborsare il prezzo pagato con deduzione dell'importo delle prestazioni che gli abbia proporzionato fino alla fine del viaggio, tranne se il difetto che ostacola la continuazione del viaggio é imputabile al consumatore.
    3. Abbonarle l'indennizzazione che proceda nel suo caso.

18. Rinuncia del consumatore durante il viaggio

  1. Il consumatore ha il diritto a desistere dal contratto di viaggio combinato una volta cominciato il viaggio, ma non potrà reclamare la devoluzione delle quantità date e sarà obbligato ad abbonare quelle che siano in attesa di pagamento.
  2. Se la rinuncia si deve ad un incidente o una malattia del consumatore che gli impedisca di continuare il viaggio, l'agenzia é obbligata a prestare la necessaria assistenza e, nel suo caso, ad abbonare l'importo della differenza tra le prestazioni previste e quelle somministrate, scontate le spese di annullamento debitamente giustificate che corrispondano.
  3. In entrambi i casi, tutte le spese supplementari causate per la rinuncia, e quelle di rimpatrio o reenvio al luogo di origine, sono a carico del consumatore.

19. Dovere di collaborazione del consumatore al normale sviluppo del viaggio

  1. Il consumatore dovrà attenersi alle indicazioni che gli faciliti l´agenzia per l'adeguata esecuzione del viaggio, come alle regolamentazioni che sono di generale applicazione agli utenti dei servizi compresi nel viaggio combinato. In particolare, nei viaggi di gruppo avrà il dovuto rispetto verso gli altri partecipanti ed osserverà una condotta che non pregiudichi il normale sviluppo del viaggio.
  2. L'infrazione grave di questi doveri autorizza l'agenzia a sciogliere il contratto di viaggio cocktail. In questo caso, se il contratto include il viaggio di ritorno, l'agenzia proporzionerà al consumatore un mezzo di trasporto equivalente a quello contrattato nel viaggio per ritornare al posto di partenza o qualunque altro che ambedue abbiano pattuato. L'agenzia avrà inoltre diritto all'indennizzazione che proceda per i danni imputabili alla condotta del consumatore.

D) Responsabilità contrattuale per compimento difettoso o inadempimento

20. Distribuzione della responsabilità

  1. L'agenzia organizzatrice e l'agenzia di viaggi risponderanno di fronte al consumatore del corretto adempimento del contratto di viaggio cocktail in funzione agli obblighi che corrispondano loro secondo l´ambito rispettivo di gestione del viaggio combinato.
  2. L'agenzia organizzatore e l'agenzia di viaggi rispondono rispetto al consumatore sia se eseguono loro stessi le prestazioni comprese nel viaggio combinato sia se li portano a termine i loro sostituti o altri prestatori di servizi.
  3. L'agenzia organizzatrice, poiché é quella che pianifica il viaggio combinato, risponde dei danni causati al consumatore per la non esecuzione o esecuzione deficiente delle prestazioni comprese nel viaggio combinato, così come dei danni che procedano dall'inadempimento di qualunque altro obbligo che corrisponda al suo ambito di gestione d accordo con la legislazione applicabile.
  4. L'agenzia di viaggi, per essere quella che vende o offre in vendita il viaggio combinato proposto per un'agenzia organizzatrice, risponde dei danni causati al consumatore per gli errori che abbia commesso sull´informazione del viaggio combinato, per avere omesso l'informazione che doveva proporzionargli, per non avergli consegnato la documentazione necessaria per la corretta realizzazione del viaggio e, in generale, per avere incompiuto qualunque altro obbligo che corrisponda al suo ambito di gestione d`accordo con la legislazione applicabile.
  5. Quando nel contratto concorrano congiuntamente differenti organizzatori o minoristi, qualunque sia il suo status e le relazioni che esistano tra essi, la responsabilità tra organizzatori o agenzie di viaggi sarà solidale.

21. Cause di esonero di responsabilità

La responsabilità di organizzatori e agenzie di viaggi cesserà quando concorra qualcuna delle circostanze seguenti:

  1. Che i difetti osservati nell'esecuzione del contratto siano imputabili al consumatore.
  2. Che detti difetti siano imputabili ad un terzo estraneo alla somministrazione delle prestazioni previste nel contratto e rivestano un carattere imprevedibile o insuperabile.
  3. Che i difetti allusi si debbano a motivi di forza maggiore, intendendo per tali quelle circostanze estranee a chi li invoca, anormali ed imprevedibili le cui conseguenze non si sarebbero potute evitare, nonostante si sia agito con la diligenza dovuta.
  4. Che i difetti si debbano ad un avvenimento che l´agenzia di viaggi o, nel suo caso, l'organizzatore, nonostante avere messo tutta la diligenza necessaria, non poteva prevedere né superare..

22. Dovere del consumatore di ridurre i danni

In ogni caso, il consumatore é obbligato a prendere le misure adeguate e ragionevoli per cercare di ridurre i danni che possano derivare dalla non esecuzione o esecuzione deficiente del contratto o per evitare che si aggravino. I danni che derivino da non avere adottato dette misure saranno di conto del consumatore.

23. Dovere di assistenza dell'agenzia

  1. L'agenzia organizzatrice e l'agenzia minorista, nonostante siano esonerate da responsabilità, continueranno a essere obbligate a prestare la necessaria assistenza al consumatore che si trovi in difficoltà.
  2. Non esisterà il dovere di assistenza previsto nel comma anteriore quando i difetti prodotti durante l'esecuzione del contratto siano attribuibili di modo esclusivo ad una condotta intenzionale o negligente del consumatore.

24. Limitazioni di responsabilità degli accordi internazionali

Quando le prestazioni del contratto di viaggio cocktail siano soggette ad accordi internazionali, il risarcimento dei danni corporali e non corporali che derivino dall'inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle stesse sarà soggetto alle limitazioni che questi stabiliscano.

25. Limitazione di responsabilità per danni non corporali

  1. Quando le prestazioni del viaggio combinato non siano soggete ad accordi internazionali:
    1. le indennizzazioni per danni non corporali rimarranno limitate per tutti i concetti al doppio del prezzo del viaggio, compresi i danni morali non derivati da un danno corporale ed i rimborsi che debbano realizzarsi.
    2. l'indennizzazione dell'agenzia organizzatrice per i danni derivati da perdita o deterioramento del bagaglio rimarrà limitato a 350 euro.
  2. Non si verificheranno le limitazioni previste nei due comma anteriori se l'agenzia o i prestatori di servizi hanno provocato intenzionalmente i danni o hanno agito deliberatamente in modo temerario.

26. Informazione su disposizioni applicabili a passaporti, visti e vaccinazione

  1. Tutti gli utenti senza eccezione (bambini compresi), dovranno averein regola la loro documentazione personale corrispondente, sia il passaporto o CI, secondo le leggi del paese o paesi che visitano. Sarà di loro responsabilità quando così il viaggio lo richieda, l'ottenimento di visti, passaporti, certificati di vaccinazione, etc.
  2. Nel caso di essere respinta per alcuna Autorità la concessione di visti, per questioni dell'utente, o essere rifiutata la sua entrata nel paese per non avere i requisiti che si esigono, o per difetto della documentazione reclamata, o per non essere portatore della stessa, l'agenzia declina ogni responsabilità per fatti di questa indole, essendo per conto del consumatore qualunque costo che si produca., applicandosi in queste circostanze le condizioni e norme stabilite per le ipotesi di rinuncia volontaria di servizi.
  3. Si ricorda ugualmente a tutti i clienti, e specialmente a quelli che possiedano nazionalità distinta alla spagnola che devono assicurarsi, prima di iniziare il viaggio, di avere compiuto tutte le norme e requisiti applicabili in materia di visti al fine di potere entrare senza problemi in tutti i paesi che si visitino. I minorenni di 18 anni dovranno portare un permesso scritto firmato per i loro genitori o tutori, in previsione che lo stesso possa essere sollecitato per qualunque autorità
  4. E obbligatorio per tutti i passeggeri con voli con origine Spagna o che vadano via Spagna, che i passaporti portino foto, (adulti, bambini o bebe).

27. Responsabilità per prestazioni non comprese nel viaggio combinato

  1. Le regole di responsabilità contrattuale del viaggio combinato non sono applicabili a prestazioni come la realizzazione di escursioni, l'assistenza ad eventi sportivi o culturali, le visite ad esposizioni o musei, o altre analoghe che non si trovano comprese nel prezzo globale del viaggio combinato e che il consumatore contratta con carattere facoltativo con occasione dello stesso o durante il suo decorso. In questi casi, l'agenzia dovrà indicare al consumatore il carattere facoltativo della prestazione e che non fa parte del viaggio combinato.
  2. Se l'agenzia interviene nella contrattazione di quelle prestazioni risponderà d´accordo con le regole specifiche del contratto che realizzi.

E) Reclami ed azioni derivate del contratto

28. Legge applicabile

In questo contratto di viaggio combinato ci si basa sull’accordo fatto dalle le parti e sulle norme stabilite in queste condizioni generali,sulle norme autonomiche vigenti nel posto di celebrazione del contratto e, in mancanza di queste, su ciò che dispone la Legge 21/1995, del 6 Luglio, regolatrice dei Viaggi Combinati.

29. Reclami all'agenzia

  1. Senza pregiuduzio delle azioni legali che li assistono, il consumatore potrà effettuare per iscritto reclamazioni per la non esecuzione o l'esecuzione deficiente del contratto verso all'agenzia minorista nel termine massimo di 30 giorni, a contare da quello nel quale doveva terminare il viaggio.
  2. Nel termine massimo di altri 30 giorni, l'agenzia organizzatrice o l'agenzia minorista, in funzione degli obblighi che le corrispondano per il loro ambito rispettivo di gestione del viaggio combinato, dovranno rispondere per iscritto alle reclamiazioni formulate dentro del termine.
  3. In questa fase, il consumatore e l'agenzia potranno ricavare essi stessi dalla mediazione dell'amministrazione competente o degli organismi che si costituiscano per l´occasione una soluzione del conflitto che sia soddisfacente per entrambi le parti.
  4. Se il conflitto non può essere risolto mediante la reclamazione all'agenzia, il consumatore potrà avvalersi dei procedimento di mediazione sui consumatore, se l'agenzia reclamata avesse aderito precedentemente al sistema di mediazione sui diritti del consumatore, o, in ogni caso, rivendicarli per via giudiziale.

30. Procedimento di mediazione sui diritti consumatore

  1. Se l'agenzia reclamata avesse aderito precedentemente al sistema di mediazione sui diritti del consumatore, quest´ultimo potrà dirigere le sue reclamazioni agli uffici dei diritti al Consumo di ambito regionale che siano competenti nel luogo di contratto o a quello al quale abbia aderito, nel termine massimo di 3 mesi a contare dal giorno nel quale doveva terminare il viaggio.
  2. Non possono essere oggetto del procedimento di mediazione del consumatore le rivendicazioni nelle quali concorrano intossicazione, lesione, morte o esistano indizi razionali di delitto.
  3. A meno che diversamente fosse stato fissato nell'offerta pubblica di sottomissione ai diritti del consumatore, la sentenza sarà di Diritto ed il procedimento si baserà su ciò che dispone il Reale Decreto 636/1993, del 3 di maggio. Si limiterà alle reclamazioni di un ammontare inferiore a 1000 euro per persona e di un massimo totale di 5.000 euro per reclamazione.
  4. La quantità che detti il tribunale arbitrale designato per la Giunta del Consumatore porrà fine alla reclamazione presentata con carattere definitivo e sarà vincolante per entrambe le parti.

31. Azioni giudiziali

  1. Se la controversia non é sottommessa a una sentenza sul procedimento dei diritti del consumatore, questi potrà rivendicarla in via giudiziale presso i tribunali del luogo di celebrazione del contratto.
  2. Il consumatore potrà solo essere denunciato davanti ai tribunali del luogo di celebrazione del contratto.
  3. Le azioni giudiziali derivate del contratto di viaggio cocktail prescrivono nel decorso del termine di due anni, a partire dal giorno nel quale doveva terminare il viaggio.